(Da FIMMG Vicenza modificato)
L'esenzione dei ticket per patologia invalidi concordate con l'Assessore alla Sanità 
"Se la prescrizione concerne soggetto affetto da una delle
patologie per cui è prevista la pluriprescrizione, il medico potrà continuare a barrare la casella 'A' e riportare nello spazio riservato alle esenzioni il numero di esenzione rilasciato a suo tempo dall'ULSS
- per gli
invalidi totali il medico continuerà' a barrare la lettera 'R' e riporterà' nello spazio riservato alle esenzioni il "numero di esenzione" rilasciato dalla ULSS preceduto dalla lettera che è stata a suo tempo stabilita dalla Regione per identificare il tipo di invalidità'.
- per gli
invalidi parziali non aventi diritto alla pluriprescrizione, il medico riporterà' solo la sigla 'INV" all'interno dello spazio riservato alle esenzioni."

Privacy - Esenzione del M.M.G. a richiedere il consenso al paziente ? - Lo stato dell'arte
Il consenso dell'interessato al trattamento non occorre se la tenuta dei dati è dovuta ad un obbligo di legge,da un regolamento,o da una normativa comunitaria difatti la legge sulla privacy così recita al capo III articolo 12:
- Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non e' richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale................(omissis)
Questo ci stimola delle considerazioni:
Il medico di Medicina Generale, è attualmente obbligato al mantenimento dell'archivio,ed in caso di consenso negato dal paziente al trattamento dei propri dati ,andrebbe contro un obbligo sancito dal dpr che regola la convenzione.
In questo caso il medico non assolvendo ad un obbligo convenzionale,è punibile con la revoca della convenzione stessa.
Immaginiamo poi cosa succederebbe poi in caso di negazione al consenso per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni esterne Es: ospedali,cliniche,laboratori di analisi,commissioni di invalidità,ambulatori specialistici,uffici amministrativi delle asl ecc. ecc.da noi interpellati quotidianamente per arrivare alla diagnosi in caso di sospetto patologico.
A questo punto ci si pone una domanda: ma il paziente nel momento che firma la scelta del medico non esprime una volontà di essere assistito secondo gli accordi convenzionali vigenti ?
Attendiamo con fiducia che il garante si esprima in tal senso.