TARGHE E TASSA SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA
Il Ministero delle Finanze con risoluzione 125\E del 20 Maggio 97 esonera dall'imposta comunale sulla pubblicità , per quanto riguarda gli studi medici di medicina generale, le targhe riportanti solo il nominativo del medico e l'orario di ricevimento dei pazienti, in quanto si tratta di un atto previsto dal D.P.R. 22 Luglio 1996 n: 484.
Le targhe in questione devono avere dimensioni inferiori al mezzo metro quadrato di superficie e non riportare titoli accademici o specialità.
Invitiamo pertanto i colleghi le cui targhe corrispondono ai suddetti requisiti e che hanno ricevuto le bollette per il pagamento della pubblicità sanitaria, di respingerle al mittente accompagnate dalla presente.
VALIDITA' RICETTE FARMACEUTICHE:
Volevamo ricordare che a seguito della convenzione di recente stipulata tra le farmacie ed il ministero della Sanità la validità delle ricette ai fini della spedizione, in regime convenzionale, è stata portata a 30 giorni,
escluso quello di emissione, fatte salve diverse disposizioni di legge. art. 4 comma f par. 2
SOSTITUZIONE FARMACI:
Per la sostituibilità dei farmaci in farmacia nell'accordo Fimmg Federfarma si è convenuto che:
Il termine "sprovvisto" sta ad indicare una carenza in farmacia del medicinale prescritto connessa a cause oggettive (quali, ad esempio,la irreperibilità del medicinale nel normale ciclo di distribuzione, la ricorrenza di festività, ecc.), vale a dire indipendenti da scelte di carattere aziendale; Il farmacista prima di procedere alla sostituzione del medicinale prescritto informa il cittadino al fine di acquisirne il consenso;
Nel caso in cui il medico, all'atto  della prescrizione escluda in modo esplicito la facolta' da parte del farmacista di sostituire il medicinale prescritto, il farmacista si impegna a non praticare comunque la sostituzione.
TICKET PRESTAZIONI AMBULATORIALI:
Dal primo Gennaio 1999 tutti gli esenti a qualsiasi titolo sono esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale 


DEDUCIBILITA' FISCALE DELLE SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI
Le spese per cure mediche e per l'acquisto di medicinali, e' noto, danno  diritto ad una detrazione pari al 19% dell'importo  pagato, con una franchigia di L. 250.000 
CONSERVAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE:  Il  contribuente   deve conservare  la documentazione  e,  inoltre  UNA DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI ATTO DI NOTORIETA' ai  sensi  della Legge  n.15  del  1968.  La  sottoscrizione  della   dichiarazione sostitutiva  normalmente  avviene davanti a notaio  o  funzionario comunale.
Ora,  in  attuazione  della  Legge  sulla  semplificazione   (c.d. Bassanini  Ter Legge n.191 del 1998) essa puo' avvenire presso  il domicilio del contribuente.
La dichiarazione che attesta la necessita' dell'avvenuto  acquisto di medicinali per il contribuente o per i suoi familiari a  carico puo' essere una sola per tutti gli acquisti dell'anno e dev'essere conservata insieme alla copia della dichiarazione dei redditi.
Per tale dichiarazione puo' essere utilizzato questo fac-simile 
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             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

Il Sottoscritto ..................... Nato a .....................
Il ................ e residente in ...............................
Via .............................. codice fiscale ................
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 Legge 4 gennaio 1968,  n.15
nonche'  dell'art.3, comma 11, Legge 15 maggio 1997, n.127,  cosi'
come  sostituito  ed interpretato dai commi 10  e  11  dell'art.2,
Legge 16 giugno 1998, n.191.

                            DICHIARO CHE:
Nel corso dell'anno  ............ ho avuto necessita', per me  e/o
per  i  i  miei  familiari fiscalmente  a  carico,  di  medicinali
acquistabili  senza prescrizione medica per un costo  complessiivo
di  L.  ................,  considerato  ai  fini  della   relativa
detrazione d'imposta.

FIRMA ..................


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