TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE MEDICO
   La normativa che disciplina le prestazioni alle lavoratrici madri medico, regolata da un complesso di disposizioni legislative e regolamentari, riferite al diverso stato giuridico della interessata, può anche apparire di non facile interpretazione e, talora, in campo amministrativo può avere distorsioni applicative.
   Certamente può apparire strano che, di fronte un unico evento, possano essere le norme di tutela della lavoratrice madre medico.
   La Legge n° 1204/1971 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 1026/1976, pongono alcuni principi generali sulla astensione obbligatoria, su quella anticipata e quella facoltativa, nonché sui risvolti normativi, economici e previdenziali connessi.
   La Legge 11 dicembre 1990 n° 379 acquista, istituendo una indennità maternità a favore delle libere professioniste iscritte a Casse di Previdenza e Assistenza per Liberi professionisti, un rilievo particolare di risvolto sociale.
   Infatti, adempiendo a un obbligo costituzionale (articoli 31 e 37 della Costituzione), all'articolo 1 prevede per le donne libero professioniste il diritto ad una indennità economica per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi a quella effettiva, a condizione che non vi sia già un diritto ad altra indennità di maternità.
   L'indennità in questione - prima della sentenza numero 3/1998 della Corte Costituzionale - veniva erogata dall'ENPAM alle donne medico a condizione che nel periodo tutelato risultasse sospesa l'attività professionale, in quanto si presumeva fossero venuti meno le retribuzioni o i compensi che la indennità di maternità è destinata a surrogare. Infatti si riteneva che la finalità della Legge n° 379/90 fosse quella di corrispondere una indennità alle libere professioniste in maternità come risarcimento del mancato guadagno o della ridotta capacità di guadagno, per i mesi che nel lavoro dipendente costituiscono periodi di astensione obbligatoria dal lavoro con trattamento economico a carico del datore di lavoro e per i quali verosimilmente non veniva svolta attività professionale con conseguente perdita dei relativi compensi.
   Con la sentenza della Corte Costituzionale il requisito della sospensione dell'attività libero professionale e in convenzione non è più necessario.
   Infatti secondo i Giudici della Consulta le libere professioniste possono continuare a lavorare anche durante il periodo coperto dall'indennità di maternità senza perdere il diritto al mantenimento dell'indennità pagata dalla loro Cassa Previdenziale.
   Ciò non creerebbe disparità di trattamento rispetto alle donne madri lavoratrici in rapporto di dipendenza. Infatti per le donne professioniste il sistema di autogestione dell'attività consentirebbe loro di scegliere quelle modalità di lavoro tali da conciliare il lavoro con la condizione di madre, al contrario delle lavoratrici in rapporto di dipendenza che sarebbero invece soggette a direttive, orari, programmi difficilmente conciliabili col loro stato di madre.
   In particolare poi l'articolo 1 della Legge n° 379/90 non impone come condizione per la erogazione dell'indennità di maternità che la lavoratrice libero professionista si astenga effettivamente dal lavoro, ma solo che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale momento in piena serenità, senza alcun pregiudizio per la sua attività professionale.
   Verrebbe così meno la interpretazione finora data che una mancata sospensione dell'attività -e quindi dei compensi - porterebbero con il pagamento dell'indennità a una duplicazione degli emolumenti, assumendo tale indennità la configurazione di premio di gravidanza, di natalità o di aborto, piuttosto che quella di indennizzo.
   Ecco in sintesi la normativa.

  • DIRITTO - spetta a tutte le madri-medico iscritte al Fondo Generale dell'ENPAM
  • PERIODO DI GODIMENTO - nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la nascita.
  • IMPORTO - l'80% dei cinque dodicesimi del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF nel secondo anno precedente alla domanda (non la data presunta di inizio della gravidanza, o di astensione dalla attività lavorativa o della nascita.
  • MINIMALE - 5 dodicesimi dell'80% del salario minimo annuale convenzionale degli impiegati; in caso di adozione 3 dodicesimi; in caso di aborto, non prima del 3° mese di gravidanza, 1 dodicesimo.
  • DOMANDA - in carta libera indirizzata all'ENPAM.
  • PERIODO UTILE PER L'INOLTRO- dal compimento del sesto mese entro 180 giorni dalla nascita; in caso di aborto (dopo il secondo mese): entro 180 giorni dall'aborto; in caso di adozione: entro 180 giorni dall'ingresso del bambino nel nuovo nucleo familiare.
  • CERTIFICATI - in caso di gravidanza: il certificato medico attestante la data di inizio della gravidanza o la data presunta del parto e la dichiarazione attestante l'inesistenza del diritto alla indennità di maternità con altri rapporti di lavoro: in caso di adozione: la dichiarazione attestante l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia; in caso di aborto dopo il secondo mese: il certificato medico, rilasciato dalla Azienda ULS che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell' avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.
  • ADOZIONE O AFFIDAMENTO IN PRE-ADOZIONE- a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età.
  • ABORTO- sia spontaneo che terapeutico spetta:
  1. dopo il secondo mese di gravidanza una indennità economica per 30 giorni;
  2. dopo il compimento del sesto mese di gravidanza nella misura intera.

Per il fac simile della domanda di indennità di maternità chiamare la Segreteria della FIMMG.


A cura di Marco Perelli Ercolini