Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992
e successive modificazioni ed integrazioni
INDICE
PARTE PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
Art. 1 Quadro di riferimento
Art. 2 Livelli di contrattazione
Art. 3 Negoziazione nazionale
Art. 4 Negoziazione regionale
Art. 5 Obiettivi di carattere generale
Art. 6 Strumenti
Art. 7 Ruolo e partecipazione delle organizzazioni
sindacali
Art. 8 Struttura del compenso
Art. 9 Aumenti contrattuali
Art. 10 Disposizione contrattuale di garanzia –
Osservatorio
Art. 11 Entrata in vigore e durata dell’Accordo
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE
Art. 12 Premessa
CAPO I PRINCIPI
GENERALI
Art. 13 Campo di applicazione
Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione
regionale
Art. 15 Graduatoria regionale
Art. 16 Titoli per la formazione delle graduatorie
Art. 17 Incompatibilità
Art. 18 Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale
Art. 19 Cessazione del rapporto convenzionale
Art. 20 Formazione continua
Art. 21 Diritti sindacali
Art. 22 Rappresentatività sindacale
Art. 23 Comitato aziendale
Art. 24 Comitato regionale
Art. 25 Programmazione e monitoraggio delle attività
Art. 26 Equipes
territoriali
Art. 27 Appropriatezza
delle cure e dell’uso delle risorse
Art. 28 Articolazione del compenso
Art. 29 Funzioni della medicina generale
Art. 30 Responsabilità convenzionali e violazioni.
Collegio arbitrale
Art. 31 Esercizio del diritto di sciopero.
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
Art. 32 Assistenza ai turisti
CAPO II L’ASSISTENZA
PRIMARIA
Art. 33 Rapporto ottimale
Art. 34 Copertura degli ambiti territoriali carenti
di assistenza primaria
Art. 35 Instaurazione del rapporto convenzionale
Art. 36 Requisiti e apertura degli studi medici
Art. 37 Sostituzioni
Art. 38 Incarichi provvisori
Art. 39 Massimale di scelte e sue limitazioni
Art. 40 Scelta del medico
Art. 41 Revoca e ricusazione della scelta
Art. 42 Revoche d’ufficio
Art. 43 Scelta, revoca, ricusazione: effetti
economici
Art. 44 Elenchi nominativi e variazioni mensili
Art. 45 Compiti del medico
Art. 46 Fondo a riparto per la qualità
dell’assistenza
Art. 47 Visite ambulatoriali e domiciliari
Art. 48 Consulto con lo specialista
Art. 49 Rapporti tra il medico di famiglia e
l’ospedale
Art. 50 Assistenza farmaceutica e modulario
Art. 51 Richiesta di indagini specialistiche,
proposte di ricovero o di cure termali
Art. 52 Certificazione di malattia per i lavoratori
Art. 53 Assistenza domiciliare programmata
Art. 54 Forme associative dell’assistenza primaria
Art. 55 Interventi socio-assistenziali
Art. 56 Collegamento con i servizi di continuità
assistenziale
Art. 57 Visite occasionali
Art. 58 Libera professione
Art. 59 Trattamento economico
Art. 60 Contributi previdenziali e per
l'assicurazione di malattia
Art. 61 Rapporti tra il medico convenzionato e la
dirigenza sanitaria dell’azienda
CAPO III LA CONTINUITA’
ASSISTENZIALE
Art. 62 Criteri generali
Art. 63 Attribuzione degli incarichi di continuità
assistenziale
Art. 64 Rapporto ottimale
Art. 65 Massimali
Art. 66 Libera professione
Art. 67 Compiti del medico
Art. 68 Competenze delle Aziende
Art. 69 Rapporti con il medico di fiducia e le
strutture sanitarie
Art. 70 Sostituzioni ed incarichi provvisori
Art. 71 Organizzazione della reperibilità
Art. 72 Trattamento economico
Art. 73 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli
incarichi
CAPO IV LA MEDICINA DEI
SERVIZI
Art. 74 Campo di applicazione
Art. 75 Massimale orario e sue limitazioni.
Art. 76 Aumenti d’orario
Art. 77 Riduzione di orario
degli incarichi e soppressione dei servizi
Art. 78 Compiti e doveri del medico – Libera
professione
Art. 79 Trasferimenti
Art. 80 Comando
Art. 81 Sostituzioni
Art. 82 Permesso annuale retribuito - Congedo
matrimoniale
Art. 83 Malattia – Gravidanza
Art. 84 Assenze non retribuite
Art. 85 Trattamento economico
Art. 86 Rimborso spese di accesso
Art. 87 Premio di collaborazione
Art. 88 Premio di operosità
Art. 89 Assicurazione contro gli infortuni derivanti
dall’incarico
Art. 90 Rapporti tra il medico convenzionato e la
dirigenza sanitaria dell’Azienda
CAPO V L’EMERGENZA
SANITARIA TERRITORIALE
Art. 91 Generalità e campo di applicazione
Art. 92 Individuazione e attribuzione degli incarichi
Art. 93 Massimale orario
Art. 94 Descrizione dell’attività’.
Art. 95 Compiti del medico – Libera professione
Art. 96 Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza
Art. 97 Sostituzioni, incarichi provvisori –
Reperibilità
Art. 98 Trattamento economico e riposo annuale
Art. 99 Assicurazione contro i rischi derivanti
dall’incarico
Art. 100 Inquadramento in ruolo
NORME FINALI
NORME TRANSITORIE
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA A VERBALE
ALLEGATI
All. A Domanda di primo inserimento nelle graduatorie
regionali della medicina generale
All. A1 Domanda annuale di integrazione dei titoli
per le graduatorie regionali di settore per la medicina generale
All. B Procedure tecniche per l’applicazione del
rapporto ottimale
All. C Regolazione dei rapporti economici tra medico
titolare e sostituto di assistenza primaria nei casi di sostituzione volontaria
All. D Prestazioni aggiuntive
All. E Scheda di accesso in ospedale
All. F Certificato di diagnosi per indennità di
malattia
All. G Assistenza domiciliare programmata nei
confronti dei soggetti non ambulabili
All. H Assistenza domiciliare integrata
All. I Informativa resa all’interessato per il
trattamento dei dati personali
All. L Dichiarazione informativa
All. M Scheda degli interventi di continuità
assistenziale
All. N Modulo riepilogativo delle prestazioni
aggiuntive singole o multiple soggette ad autorizzazione
All. O Regolamento elettorale elezione dei componenti
elettivi della medicina generale dell’ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali
All. P Schema di linee guida per i corsi di idoneità
all’emergenza sanitaria
All. Q Domanda di partecipazione all’assegnazione
degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria (per graduatoria)
All. Q1 Domanda di partecipazione all’assegnazione
degli incarichi vacanti di continuità assistenziale (per graduatoria)
All. Q2 Domanda di partecipazione all’assegnazione
degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (per graduatoria)
All. Q3 Domanda di partecipazione all’assegnazione
degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria (per trasferimento)
All. Q4 Domanda di partecipazione all’assegnazione
degli incarichi vacanti di continuità assistenziale (per trasferimento)
All. Q5 Domanda di partecipazione all’assegnazione
degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (per trasferimento)
All. Q6 Domanda di partecipazione all’assegnazione
degli incarichi vacanti di medicina dei servizi (per trasferimento)
All. R Modulo riepilogativo delle prestazioni
aggiuntive
PARTE PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in
seguito Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali)
con il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo
Collettivo nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità
economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei
servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione,
seppur parziale, del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina
generale in collaborazione con altre figure professionali, con particolare
attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di
rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente
di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di efficacia
e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale
per un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza
e compatibilità del sistema socio – sanitario.
3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.
3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà alle
Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute, fatte salve
le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo dell’
Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il nuovo quadro
istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale ( SSN).
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio
2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata
Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003, dopo 25 anni
dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il problema di un
ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale,
individuando il territorio quale punto di forza per la organizzazione della
risposta sanitaria e della integrazione socio sanitaria e per il governo dei
percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.
5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute
dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e dei
soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che presuppone
la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di integrazione e
interazione dei professionisti e uno stretto legame con le strutture sociali,
evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni assistenziali.
6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del
Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione
fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni
necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema
stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei
cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto
fiduciario medico - paziente.
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al
quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel
suo complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel
rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte
innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario
attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo
del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di cure
primarie integrato a partire dal primo intervento,
riservando all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che
necessitano di un ricovero.
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel
territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più
efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte
appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso la
costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino
tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata e
condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.
ART. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento
organizzativo del sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli
operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono
destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di
negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
2. Il livello di negoziazione nazionale individua:
a) le garanzie per i cittadini;
b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le
responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario
convenzionato;
c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza;
d) la compatibilità economica;
e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della
piena applicazione dell’Accordo collettivo nazionale
3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi
di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in
coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale,
integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il
perseguimento di obiettivi e risultati.
4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del
personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi
individuati dalla programmazione regionale.
ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE.
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del
presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale, qui rappresentato,
definisce:
a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione;
b) incompatibilità;
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
d) definizione del rapporto ottimale e dei massimali di scelta anche in
relazione ai modelli associativi;
e) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei
compiti dei medici di medicina generale in relazione alla garanzia del livello
essenziale di assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le
prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli
assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi ambiti
assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico dell'utente
a livello territoriale con la continuità dell’assistenza;
f) modalità e ambiti di esercizio della libera professione;
g) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori
e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità
conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione;
h) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee guida
per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso
dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire
nell'ambito delle funzioni di continuità dell’assistenza e presa in carico,
cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno portati a conoscenza degli operatori e dei
cittadini a cura delle Regioni;
i) area funzionale e giuridica dell'emergenza e della medicina dei servizi,
favorendo la loro piena integrazione nell’area delle cure primarie;
j) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione alle
normative vigenti;
k) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed aziendale;
l) funzioni ed obiettivi delle forme associative della medicina generale e dei
loro elementi costitutivi fondamentali;
m) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti
principali;
n) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale;
o) struttura del compenso;
p) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli ambiti
della contrattazione.
ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE.
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si
impegnano a definire, entro e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in
vigore dell’Accordo collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel
presente accordo per la definizione dei seguenti aspetti specifici:
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli obiettivi
regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente;
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della presa in carico degli utenti da parte dei medici con
il supporto delle professionalità sanitarie e la realizzazione della continuità
dell’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
d) l’organizzazione dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi;
e) le modalità di realizzazione della appropriatezza
delle cure, delle prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione
degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;
f) la modalità di partecipazione dei medici di medicina generale nella
definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della
responsabilità nell'attuazione dei medesimi;
g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra
operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie – Regione;
h) l’organizzazione della formazione di base, della formazione specifica, della
formazione continua e dell’aggiornamento;
I) gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei Medici di medicina
generale a livello regionale;
J) l’attuazione dell’art. 8 comma 2, lettere b, c ed e
ART. 5 – OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la realizzazione di
alcuni fondamentali obiettivi quali:
a) garantire su tutto il territorio nazionale da parte del sistema sanitario la
erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
b) realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e 7
giorni su 7, nel concetto più ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno
essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra
le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi di
continuità assistenziale e di emergenza territoriale;
c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territorio con conseguente ridistribuzione delle risorse, sulla base della indicazione
delle sedi e del livello più appropriato di erogazione delle prestazioni in ragione
dell'efficienza, della efficacia, della economicità,
degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei cittadini;
d) favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei medici e
dei professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di
politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei
diversi livelli della programmazione socio-sanitaria;
e) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale, strumenti di
gestione che garantiscano una reale funzione del territorio ed una concreta
responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte a garanzia
degli obiettivi di salute;
f) promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare
attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e informazione
sanitaria;
g) favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul territorio,
unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e aggiornamento
professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che
operano nel territorio;
h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali a
partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con i diversi
soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
i) favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie degli
assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso
l'attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello appropriato
quali quelli della domiciliarità e residenzialità, attivando tutte le risorse delle reti
assistenziali.
ART. 6 – STRUMENTI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli
obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono sulla
necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario
attraverso le seguenti scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata di
servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine di garantire la
continuità dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione della
domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei percorsi
sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza
degli interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di
soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo
di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione di una organizzazione
distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza primaria con lo sviluppo
della medicina associata prevedendo la sperimentazione, definita in sede
regionale d’intesa con le oo.ss., di strutture
operative complesse, organizzate dagli stessi professionisti e fondate sul
lavoro di gruppo con sede unica, composte da medici di medicina generale
(assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e pediatri di libera
scelta, con la presenza di specialisti ambulatoriali interni ed altre
professionalità sanitarie, in un quadro di unità programmatica e gestionale del
territorio di ogni azienda sanitaria,in coerenza con l’intesa Stato - Regioni
del 29.07.04;
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena valorizzazione ed
integrazione di tutte le componenti all’interno del sistema. I medici e i
professionisti sanitari operanti sul territorio nelle cure primarie avranno, sulla base di quanto definiranno le Regioni, un ruolo di
partecipazione diretta nella definizione dei modelli organizzativi, nella
individuazione dei meccanismi di programmazione e controllo e nella definizione
degli obiettivi di budget;
d) in proposito dovrà essere garantita la presenza delle strutture
organizzative territoriali nell’ambito delle forme partecipative, previste
dall’atto aziendale;
e) questa riorganizzazione avrà come proprio fondamento l'informatizzazione del
sistema, secondo standard condivisi definiti a livello nazionale e regionale,
che dovrà coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una
ottimale interrelazione fra professionisti sanitari, strutture organizzative
territoriali, distretti, ospedali ed altri poli della rete integrata
socio-sanitaria;
f) le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza che sia
perseguito, anche tramite gli accordi regionali, un adeguato percorso formativo
nella fase di formazione pre-laurea e pre-abilitazione, della formazione specifica, e della
formazione continua;
g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni tra medici e
professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e professionisti
sanitari che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno essere mirati
all'acquisizione di strategie comuni finalizzate all'ottimizzazione dei percorsi
diagnostico terapeutici dell'assistito e la loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle società
scientifiche.
ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura
convenzionale del rapporto per singolo professionista, concordano che la
maggiore partecipazione alle scelte di programmazione e gestione, dei medici di
medicina generale operanti nel territorio comporta un equivalente e
contemporaneo aumento di responsabilità nel governo clinico, con particolare
riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la gestione dei budget
concordati a livello di territorio.
2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati, diventa motivo per
la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo quanto
previsto dai rispettivi articolati di settore.
ART. 8 – STRUTTURA DEL COMPENSO.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi del
governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica
amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità che il compenso dei
medici di medicina generale, sia sintonizzato con il perseguimento degli
obiettivi di salute programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte del
compenso legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle
prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali.
2. Concorrono alla costituzione del compenso dei medici di cui al presente
Accordo:
a) quota capitaria ponderata per assistito e/o quote
orarie;
b) incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo,
di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché
incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza;
c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per medico singolo o per gruppi,
calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione;
d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9;
e) incentivi legati al trasferimento di risorse alla luce del perseguimento del
riequilibrio di prestazioni e ospedale - territorio derivanti da azioni e
modalità innovative dei livelli assistenziali per l'assistenza primaria.
3. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le
Organizzazioni sindacali concordano di determinare l’entità del compenso per
assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti
criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli
attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di
livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse
eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e).
La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello
percentuale del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a
quello di cui alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi 2000
per competenza, vanno ad incrementare le quote del
compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino
alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.
ART. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni
finanziarie assunte dal Governo in materia, fissano un aumento, per medici di
medicina generale a quota capitaria e a quota oraria
(assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza saniataria
territoriale, medicina dei servizi), da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o
contribuzione e distribuite come indicato nel modo che segue:
A) Medici di Assistenza Primaria
TABELLA A – Arretrati 2001 - 2002 - 2003
Anno €/anno per assistito
arretrati 2001 0,964
arretrati 2002 0,964
arretrati 2003 1,355
TABELLA B - Aumenti 2004 - 2005
Decorrenza quota capitaria
dal 1.1.2004 4,06
dal 31.12.2004 1,10
dal 31.12.2005 1,00
Totale 6,16
Le risorse di cui alla tabella B sono distribuite nella quota fissa e nella
quota variabile nel modo che segue:
TABELLA C - Distribuzione delle risorse della quota capitaria
nella quota fissa e nella quota variabile
Decorrenza quota fissa quota variabile
dal 1.1.2004 2,03 2,03
dal 31.12.2004 0,55 0,55
dal 31.12.2005 0,50 0,50
Totale 3,08 3,08
B) Medici di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale,
medicina dei servizi
TABELLA D - Arretrati 2001 - 2002 - 2003 per medici a quota oraria
Settore arretrati per € per ora 2001 arretrati per € per ora 2002 Arretrati per
€ per ora 2003
Medici Continuità Assistenziale 0,311 0,311 0,437
Medici Emergenza Territoriale 0,311 0,311 0,437
Medici della Medicina dei Servizi 0,480 0,480 0,675
TABELLA E - Aumenti 2004 - 2005 per medici a quota oraria
Settore Aumento orario dal 1.1.2004 Aumento orario dal 31.12.2004 Aumento
orario dal 31.12.2005
Medici Continuità Assistenziale 1,61* 0,49* 0,44*
Medici Emergenza Territoriale 1,61* 0,49* 0,44*
Medici della Medicina dei Servizi 1,81** 0,49** 0,44**
* Depurato dell’aumento dell’imponibile Enpam
corrispondente a tutte le voci
**Aumento orario sul compenso percepito dal singolo medico al momento
dell’entrata in vigore del presente Accordo
ART. 10 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA –
OSSERVATORIO.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garanzia dell'attuazione di
quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del presente Accordo, si impegnano ad
applicare in caso di inadempienza anche di una delle parti, la procedura di
garanzia di cui ai commi 2 e 3.
2. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo
3.
4. Al fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine
all’andamento di attuazione degli accordi regionali ed aziendali, nonché
all’esigenza di monitorare i relativi dati economici e di attuazione di
particolari e definiti istituti contrattuali, è istituito, entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo, l’osservatorio consultivo
permanente nazionale presso
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA
DELL’ACCORDO.
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo
provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre
2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
Inizio
pagina
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ART. 12 – PREMESSA.
1. Le novità introdotte, nell'ordinamento costituzionale e nelle procedure di
contrattazione con la legge 27 dicembre 2002 n. 289, comportano una nuova e più
funzionale strutturazione del rapporto convenzionale in particolare negli
articolati di settore. E' necessario cioè coordinare e
rendere sequenziale la normativa di ogni specifica categoria con gli obiettivi
e i contenuti generali e comuni a tutte le categorie che operano nel territorio
sia pure con la necessaria gradualità. La stesura dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la medicina generale è finalizzata ad attrezzare meglio il
rapporto Regioni - Categorie Mediche che operano nel territorio, con
l'obiettivo di avviare un processo di innovazione in
grado di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei cittadini, a
rivalutare il ruolo degli operatori e consolidare in modo significativo il
ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nel nostro Paese.
2. Nel presente Accordo si riconosce la caratterizzazione della Medicina
Generale italiana secondo i principi espressi dalla Definizione Europea di
Medicina Generale/di Famiglia data da WONCA Europa (la sezione europea
dell'associazione mondiale dei medici di famiglia) nel 2002. Il valore di tale
Definizione si colloca nell'ambito culturale, scientifico, professionale e
della formazione specifica, ed è finalizzato alla necessità di riconoscere alla
Medicina Generale italiana ruolo, identità e responsabilità che ne favoriscano una ulteriore crescita qualitativa e uno
sviluppo coerente con la comunità scientifico-professionale europea alla quale
appartiene. Pertanto i medici di medicina generale sono specialisti formati ai
principi della disciplina, sulla base delle caratteristiche di seguito elencate
che ne definiscono le peculiarità professionali:
a) la medicina generale è normalmente il luogo di primo contatto medico
all'interno del sistema sanitario, fornisce un accesso diretto ed illimitato ai
suoi utenti, si occupa di tutti i problemi di salute, indipendentemente da età,
sesso, e ogni altra caratteristica della persona;
b) fa un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso il
coordinamento delle cure, il lavoro con altri professionisti presenti nel contesto organizzativo delle cure primarie, agendo da
interfaccia con altre specialità ed assumendo, se necessario, il ruolo di
difensore dell'interesse dei pazienti;
c) sviluppa un approccio centrato sulla persona, orientato all'individuo, alla
sua famiglia e alla sua comunità;
d) si basa su un processo di consultazione unico fondato sulla costruzione di
una relazione protratta nel tempo attraverso una efficace comunicazione tra
medico e paziente;
e) ha il compito di erogare cure longitudinali e continue a seconda dei bisogni
del paziente;
f) prevede uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e
incidenza delle malattie in quella precisa comunità;
g) gestisce contemporaneamente i problemi di salute sia acuti che cronici dei
singoli pazienti;
h) si occupa di malesseri che si presentano in modo aspecifico
e ad uno stadio iniziale del loro sviluppo e che potrebbero richiedere un
intervento urgente;
i) promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati ed efficaci;
j) ha una responsabilità specifica della salute della comunità;
k) si occupa dei problemi di salute nella loro dimensione fisica, psicologica,
sociale, culturale ed esistenziale.
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ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in
materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle
attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende
sanitarie locali, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue
articolazioni, dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
a) assistenza primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei servizi territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale.
ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE
REGIONALE.
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle
Regioni rispetto a quelli dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i
livelli essenziali e uniformi di assistenza.
2. In armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni
specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo, e consentire al
contempo il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto
il territorio nazionale, sono demandati alla trattativa regionale, sulla base
degli indirizzi generali individuati nel presente Accordo, oltre agli specifici
singoli richiami, i seguenti articoli ed Allegati ai fini della loro
riorganizzazione e definizione:
Capo I : Art. 23 - Comitato aziendale
Art. 24 - Comitato Regionale;
Art. 25 – Programmazione e monitoraggio delle
attività;
Art. 26 - Equipes
territoriali;
Art. 27 – Appropriatezza
delle Cure e dell’uso delle risorse;
Art. 32 – Assistenza ai turisti
Capo II: Art. 34 - Copertura degli ambiti
territoriali carenti di assistenza primaria;
Art. 35 - Instaurazione del rapporto convenzionale;
Art. 37 - Sostituzioni;
Art. 38 - Incarichi provvisori;
Art. 40 – Scelta del medico;
Art. 44 – Elenchi nominativi e variazioni mensili;
Art. 46 – Fondo a riparto per la qualità
dell’assistenza;
Art. 53 – Assistenza domiciliare programmata;
Art. 54 – Forme associative dell’assistenza primaria;
Capo III: Art. 70 – Sostituzioni ed incarichi
provvisori;
Art. 71 – Organizzazione della reperibilità;
Capo IV Art. 78 – Compiti e doveri del medico –
Libera professione.
Capo V: Art. 92 - Individuazione e
attribuzione degli incarichi
Art. 93 – Massimale Orario
Art. 95 – Compiti del Medico – Libera Professione
Art. 97 – Sostituzioni, Incarichi Provvisori –
Reperibilità
Allegato: G - Assistenza domiciliare programmata.
Allegato: H - Assistenza domiciliare integrata.
3. Gli Accordi regionali, definiscono i compiti e le attività svolte dai medici
di medicina generale:
a) in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall’Accordo Collettivo
Nazionale;
b) in forma associativa complessa e integrata;
c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
4. Gli accordi regionali possono prevedere:
• A) l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore
integrazione tra interventi sanitari e sociali, per:
a) interventi sanitari relativi all'età anziana, a domicilio, nelle residenze
sanitarie assistite e nelle collettività;
b) assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS,
ai malati mentali;
c) processi assistenziali riguardanti patologie sociali;
d) assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale;
e) sperimentazione di iniziative di telemedicina;
f) partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o regionale;
g) prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo
nazionale all'allegato D), parte "A" e "B".
• B) linee guida di priorità in merito a:
a) iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute nei confronti
di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
b) attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in
particolare contro i rischi oncologici metabolici e cardiovascolari, anche
mediante richiamo periodico delle persone sane.
• C) lo svolgimento delle seguenti attività:
a) partecipazione a procedure di verifica della qualità;
b) svolgimento di attività di ricerca epidemiologica;
c) attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina
generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento
degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo
di scambi telematici di informazioni sanitarie
(medico generale - specialista – servizi ospedalieri);
d) fornitura di flussi informativi, a fini epidemiologici, di valutazione della
qualità delle prestazioni e dei relativi costi.
5. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di
ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall’articolo 54, tra
medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente Accordo. Tra le
forme associative sperimentabili negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le associazioni integrate e complesse che
prefigurino la presenza al proprio interno di differenti figure professionali
mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell’assistenza
ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo di
ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire alternativa al
ricovero in strutture ospedaliere.
La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad utilizzare
l'attività di altri operatori sanitari da parte
dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite
dal medico di medicina generale, in particolare:
a) assistenza specialistica di base;
b) prestazioni diagnostiche;
c) assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
d) assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in
base alle norme regionali.
6. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
la disciplina dei rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale
per il rispetto dei livelli di spesa programmati.
I Livelli di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi e
programmi di attività mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego delle
risorse.
Il rispetto dei livelli di spesa programmati è correlato, secondo il disposto
del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a specifici
incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo.
7. Gli accordi regionali disciplinano la forma, le
modalità di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in
rapporto al tipo di attività svolta dal medico convenzionato, anche in forma
associata.
Nelle forme integrate di erogazione dell'attività
professionale può essere prevista la fornitura di personale, locali e
attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui
alla alinea precedente.
Anche ai fini della ristrutturazione del compenso del medico, le parti possono
concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali
basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.
8. Gli accordi regionali disciplinano anche la materia della contrattazione
aziendale, definendo le linee guida degli accordi decentrati aziendali, al fine
di armonizzare la contrattazione periferica agli obiettivi generali della
programmazione regionale.
9. Nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di
valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di
espletamento dell’attività convenzionale.
ART. 15 – GRADUATORIA REGIONALE.
1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore
disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie per titoli, una
per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore),
predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato
alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al
presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e
all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie. Gli
Accordi regionali possono inoltre prevedere la formulazione di una graduatoria
unica regionale per tutte le attività disciplinate dal presente Accordo. Le
graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1
gennaio dell’anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso
anno, e sono utilizzate comunque per la copertura degli incarichi rilevati come
vacanti nel corso dell’anno di validità delle graduatorie di settore medesime.
La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene
presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del medico,
mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli,
aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati, sulla base dell’Allegato
A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla base delle domande presentate e
delle domande integrative, viene predisposta la
graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con modalità operative
definite nell’ambito degli accordi regionali.
2. Il rapporto di lavoro di cui al presente Accordo può essere instaurato da
parte delle aziende solo con i medici in possesso dell’attestato di formazione
in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti
legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n.
277.
3. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie di cui al comma 1,
devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) essere in possesso dell'attestato di formazione in
medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi
8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
4. Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i
medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del
31 gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione, o ad altro soggetto
individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una
domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla
documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati
o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa
vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la
richiesta di inclusione da parte del medico in una o più graduatorie di
settore.
5. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono
valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31
dicembre dell’anno precedente.
6. Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale di settore
dell'anno precedente deve presentare, per l’anno in corso, con la domanda
integrativa di cui all’Allegato A1, l’autocertificazione della iscrizione
all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli
acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati
per la precedente graduatoria.
7. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di
imposta di bollo.
8. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di
valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria regionale
di settore per ciascuna delle attività disciplinate dal presente Accordo e
indicate all’art. 13, da valere per l'anno solare successivo, specificando, a
fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, la residenza ed
evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in
medicina generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17
agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277
9. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici
interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
10. Le graduatorie regionali di settore sono approvate e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre
dall’Assessorato regionale alla sanità.
11. I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle
attività di cui al presente Accordo non possono fare domanda di inserimento
nella relativa graduatoria di settore, e, pertanto, possono concorrere alla
assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
12. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite
determinazioni previste dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure
previste dal presente Accordo in materia di attribuzione degli incarichi
provvisori, possono predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura
degli incarichi vacanti da parte dei medici inseriti nella graduatoria
regionale di settore relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei
medici in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
ART. 16 - TITOLI PER
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati
qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode o 100/100 e
100/100 e lode: p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a
99/100: p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a
94/100: p. 0,30
d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline
equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione
o libera docenza: p. 2,00
e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina
generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o
libera docenza: p. 0,50
f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e
delle corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99, e di cui al D.L.vo n. 277/2003.
: p. 7,20
II - Titoli di servizio
a) attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di medico di assistenza
primaria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art. 8,
comma 1, del D.L.vo n. 502/92 compresa quella svolta in
qualità di associato: per ciascun mese complessivo:
p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della Regione nella
cui graduatoria si chiede l'inserimento;
b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con
il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per periodi non
inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attività sindacale
del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le
sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 37 sono valutate con
gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo: p.
0,20
c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o anche a
titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a
96 ore di attività. (Per ciascun mese solare non può
essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito
dall'accordo nazionale relativo al settore): p. 0,20
c1) servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella
emergenza sanitaria territoriale: per ogni mese di attività . p. 0,20
c2) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di
sostituzione nella medicina dei servizi: per ogni mese di attività ragguagliato
a 96 ore di attività: p. 0,20
c3) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate: per ogni mese
di attività corrispondente a 52 ore: p. 0,10
d) attività programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale,
o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi del
presente accordo: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività: p. 0,05
e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località
turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese
complessivo: p. 0,20
f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in
qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi, svolto
dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese: p.
0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva è svolto
in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del presente
Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico
g) servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di
solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in
medicina: per ciascun mese: p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio civile è svolto in
concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del presente Accordo
e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico.
h) attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera
scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non
inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo: p. 0,10
i) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico
generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico fiduciario e
medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sanità per il
servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese: p. 0,05
l) Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle carceri, sia a
tempo indeterminato che di sostituzione, per ogni mese di attività: p. 0,20
m) servizio prestato presso aziende termali, (con le modalità di cui all’art 8
della Legge 24 ottobre 2000 n.323), equiparato
all’attività di continuità assistenziale, per ogni mese complessivo di
attività: p. 0,20
n) servizio effettivo di medico di assistenza primaria, della continuità
assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in paesi dell’Unione Europea,
ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n.38, della
legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e del
decreto ministeriale 1° settembre 1988 n.430: per
ciascun mese complessivo p. 0,20
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli
di servizio tutte le frazioni di mese dell’anno sono sommate. L’eventuale
residuo pari ad una frazione superiore a 15 giorni è valutato come mese intero.
I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio
eventualmente presentati negli anni successivi.
3. Relativamente al servizio di ex guardia medica e
continuità assistenziale, alla medicina dei servizi e alla emergenza sanitaria
territoriale, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un
complessivo di ore di attività superiore a 48. I residui non valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente
presentati negli anni successivi.
4. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività
svolte nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il
punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i
periodi formativi non sono valutabili.
5. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore età, il
voto di laurea e, infine l'anzianità di laurea.
6. Non sono valutabili attività che non siano
espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
7. Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di
assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati, secondo le procedure
di cui al presente Accordo, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art.
34, comma 2, lettera a), e dell’art. 63, comma 2, lettera a), riservano nel
proprio ambito, sulla base degli Accordi regionali:
a) una percentuale variabile dal 60% al 80 % a favore dei medici in possesso
dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e
all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui
al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/2003;
b) una percentuale variabile dal 40 % al 20% a favore
dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla
percentuale di cui alla lettera a).
8. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, ambiti
territoriali vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale
spettanti ad una delle due riserve di aspiranti, gli stessi vengono assegnati
all'altra riserva di aspiranti.
9. Gli aspiranti alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti e degli
incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di
assegnazione di cui al comma 7, fatto salvo il disposto di cui al precedente
comma 8.
10. Ai fini del disposto del precedente comma 9, gli aspiranti alla
assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti territoriali carenti
dichiarano, all’atto della relativa domanda, la riserva per la quale intendono
concorrere.
11. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di
riserva di cui al comma 7 sono approssimati alla unità più vicina. In caso di
quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa.
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è
incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo
il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato,
anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14
giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n.
296;
b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto di
lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di
quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di interessi
col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali
convenzionati;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta,
convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È, inoltre, incompatibile il medico che:
a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente
all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli
incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi
regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente
lettera;
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del
fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi,
strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale
incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli
stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le
conseguenti limitazioni del massimale;
d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto
instaurato ai sensi dell’art. 8-quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive
modificazioni e integrazioni;
e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai D.L.vi
n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle
norme vigenti in materia;
f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e
dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già
titolari di convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento.
Tale incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si
trovavano in tale condizione alla data di pubblicazione del
DPR 270/2000, di quelli previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente
Accordo, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo
generale dell’Enpam.
3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di
fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto
previsto dall'art.
4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi
del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli
da esso previsti. Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria
territoriale sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di
cui al presente Accordo.
5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità
previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui
all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale.
6.
7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere
contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30.
8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico
del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve
cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o
incarico vacante.
ART. 18 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E
DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE.
1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 30;
b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la
durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti
restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia
cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio
dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio
dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività
convenzionata di studio e domiciliare;
2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale:
a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle
attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni
nell’arco di cinque;
b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte
del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi
organizzativi o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture
organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche
ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la
durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è anch’essa a
tempo parziale.
c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di
infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività
professionale;
d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per
la durata massima di tre anni nell’arco di cinque.
e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà
sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati
dall’Azienda.
f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi
da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente Accordo, accreditati
secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata
superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo
di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come
oggetto argomenti di interesse per la medicina generale e che siano
preventivamente autorizzati dall’Azienda.
3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione
parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per
periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco
di cinque anni, per:
a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione;
c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari
al 100% e titolari di indennità di accompagnamento.
4. Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente
Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o
per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e
con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.
5. Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto
dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale
per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per
ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio
carico.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione dell’attività di
medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né
soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di
servizio.
7. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere
considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono
comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
8. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico
nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 37 comma 15,
dall'art. 70 comma 4, dall’art. 81 comma 6 e dall'art. 97, comma 4.
9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire
seguendo le modalità previste dall'art. 37, comma 1, dall'art. 70, comma 1,
dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2.
10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e sospeso
temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera d) conserva, in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto
a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai
sensi dell’Allegato C del presente Accordo.
11. I compensi di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale
azione di rivalsa.
12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal
Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti
probatori.
13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le
sedi di attività del medico. Il medico è tenuto ad informare tutte le Aziende
nelle quali egli opera della insorgenza di eventuali
condizioni comportanti la sospensione dell’incarico, al fine di consentire le
relative determinazioni da parte dei rispettivi Direttori Generali.
14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività
convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili,
la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata
con un preavviso minimo di 15 giorni.
15. Le autorizzazioni di cui alle lettere d) ed f) del comma 1, sono richieste
dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL viene fornita
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La mancata risposta
entro i termini previsti ha significato di approvazione.
Il diniego deve essere adeguatamente motivato.
ART. 19 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato
disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n. 229/99, che è
facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico
per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età,
in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui
all'art. 30;
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di
preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di
incompatibilità ai sensi dell'art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di
cui all'art. 36;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata
da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n.
295/90. Il componente della medicina generale, di cui
all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;
g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti
previsti dalla convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e
aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base
delle procedure di cui all’art. 30:
a) l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito
di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi regionali e
retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso;
b) l'esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite
dal presente Accordo.
3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello
stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un
numero minimo di scelte pari a n. 300 unità, decade dal rapporto convenzionale,
salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da
situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente
Azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 23.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico può
presentare nuova domanda di inclusione nelle
graduatorie dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione
dell’incarico può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto della cessazione del precedente
incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o
cancellazione dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della
Azienda con deliberazione.
ART. 20 – FORMAZIONE CONTINUA.
1. La formazione professionale in medicina generale, universitaria,
complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del
medico e le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per
garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze
ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti
dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della
Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione,
tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati
dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse regionale e
aziendale. I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici
convenzionati operanti nel territorio, medici dipendenti, ospedalieri e non, ed
altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per le
parti di rispettiva competenza, attività formative del Medico di Medicina
Generale, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla
professione medica
c) formazione specifica in Medicina Generale
d) Aggiornamento e audit
e) Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta
ed adeguata formazione dei medici di medicina generale che operano nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo
importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le
Regioni, sulla base degli accordi regionali, assicurano l’attività formativa e
di ricerca dei medici di medicina generale mediante adeguati modelli
organizzativi, e possono altresì dotarsi di appositi
Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione, con
funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i medici di medicina generale che svolgono attività
didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) garantire la formazione specifica in medicina generale;
d) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in Medicina generale
e) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e delle
Aziende Sanitarie rivolte ai medici di medicina generale.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale ai sensi
del presente Accordo. Per garantire efficacia, appropriatezza,
sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il medico è
tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso
attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente
articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla
base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende danno
titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti formativi, le
attività di formazione sul campo incluse le attività
di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in
base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99, al
medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei
crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è attivato il
procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito
formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria
saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e legali;
c) all’ integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono
ai medici la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse
disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali e nel
rispetto della programmazione regionale.
10. Il medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è
soggetto all’attivazione delle procedure di cui all'art. 30 per l'eventuale
adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità
dell'assenza.
11. Il medico di medicina generale ha facoltà di partecipare a proprie spese a
corsi, anche attraverso
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata a
livello aziendale, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati e per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei
compiti retribuiti. L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i
provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’assistenza durante le
ore di aggiornamento, anche con il pagamento della
sostituzione da parte dell'azienda medesima.
13. L'azienda provvede ad assicurare l'erogazione delle prestazioni di
competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la
partecipazione ai corsi, qualora l'orario dei corsi non sia compatibile con lo
svolgimento del servizio.
14. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul
campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di
animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le
modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza
Stato-Regioni.
15. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente,
sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici
di medicina generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina
generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità
acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e
riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale,
sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere
previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati
dalla Regione;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire
in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale
permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche attraverso la
formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento
di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e
successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca.
16. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano
riduzione del massimale individuale.
ART. 21 - DIRITTI SINDACALI.
1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la
medicina generale, presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente
accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa
per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti
organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di viaggio
nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di
categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche dagli
organi ordinistici per espletare i rispettivi
mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale,
provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto
il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con
compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello previsto per le attività orarie di continuità
assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di
riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti
sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la
disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle
aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere
attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con
indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5
comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel
mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo
si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla
base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie
di continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista
per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito
degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro
continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda
che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al
pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
ART. 22 - RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE.
1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento
del requisito della "maggiore rappresentatività", ai sensi dell’art.
8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di
trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento
per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle
Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio
della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle
singole Aziende dai medici convenzionati per la ritenuta del contributo
sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute effettive
accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle
stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura
Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato Regionale alla
Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
4. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa è
determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si
procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo
Nazionale.
5. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza
associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente.
6. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione,
sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto
di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe
per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe
complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi
sindacati provinciali l’elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la
ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli
elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del
medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei
sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei
compensi.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della
normativa vigente.
10. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso
dei requisiti di rappresentatività cui al comma
11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito
mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto
contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle
trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle trattative
dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il diritto di
rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti
invariata.
ART. 23 - COMITATO AZIENDALE.
1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è costituito
un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello aziendale. I compiti e le modalità di funzionamento del comitato sono definite dagli Accordi regionali.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e
delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 39;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 41,
comma 3;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1,
lettera e) e comma 3;
d) deroghe di cui all’art. 35, comma 12, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
f) individuazione delle zone disagiate.
4. Inoltre il comitato aziendale è preposto alla definizione degli accordi
aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro incarico
attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali.
5. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza
primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina
dei servizi e attività programmate territoriali.
6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro
necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato
aziendale.
ART. 24 - COMITATO REGIONALE.
1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da
rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e
delle modalità di attuazione dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle
norme del presente accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti
delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard
erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
4. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a
fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione dell’accordo
nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi
aziendali.
5. La regione fornisce il personale, i locali e quant’altro
necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato
regionale.
ART. 25 – PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE
ATTIVITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nell’ambito delle risorse
assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute
della popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale
ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio
della Azienda, il “Programma delle attività Territoriali” nel rispetto delle
normative regionali, prevede:
a) le attività di medicina generale previste dal decreto legislativo sopra
richiamato all’art. 3-quinquies e dal piano sanitario nazionale, approvato con
il D.P.R. del 23 luglio 1998 – cioè assistenza primaria, continuità
assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi – e il
relativo finanziamento sulla base della quota capitaria
di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione;
b) altre attività territoriali pertinenti la medicina generale e attività
intersettoriali, cui partecipa la medicina generale, definite dagli Accordi
Regionali e Aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento.
2. Le attività territoriali riguardanti la medicina generale di cui al comma 1,
lett. B) del presente articolo sono in particolare:
a) attività di formazione, informazione, e revisione fra pari dei medici di
medicina generale;
b) prestazioni aggiuntive dei medici di medicina generale, comprese quelle
informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;
c) servizi di supporto alla attività dei medici di medicina generale, di tipo
strutturale, strumentale e di personale;
d) potenziamento delle attività distrettuali di assistenza domiciliare di cui
al presente Accordo;
e) progetti obiettivo nazionali, regionali e aziendali;
f) progetti a livello di spesa programmato;
g) sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficoltà
socio-geografica;
h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici di medicina
generale.
i) produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici e
assistenziali;
j) conferenze di consenso nell’ambito del Distretto;
k) sviluppo di attività integrate ospedale-territorio;
l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
3. Il finanziamento delle attività indicate al comma 2 è assicurato dalla
Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale,
utilizzando:
a) appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la medicina
generale non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati all’attuazione
di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi regionali e
aziendali;
b) stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o
indotta dai medici di medicina generale;
c) finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario
Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la medicina generale;
d) attribuzione della quota capitaria relativa ai
cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del medico nella Azienda
stessa o in altra Azienda.
4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto dei
principi di unitarietà e di intersettorialità del
“Programma delle attività distrettuali”, il Direttore del Distretto, unitamente
ai propri collaboratori, è coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative
previste dal Programma stesso concernenti la medicina generale, da un medico di
medicina generale membro di diritto dell’Ufficio di Coordinamento delle
attività distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e da
due rappresentanti dei medici di medicina generale eletti tra quelli operanti
nel distretto.
5.In particolare sono oggetto del monitoraggio:
a) l’andamento, per la parte concernente la medicina generale e indicata ai
commi 2 e 3, dell’attuazione del Programma delle attività distrettuali e della
gestione delle relative risorse;
b) l’appropriatezza prescrittiva,
anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e medicina specialistica
ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise,
all’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto
delle note dell’AIFA, anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti
anomali.
6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di
momenti di verifica e revisione di qualità, di conferenze di consenso e per
l’applicazione nel distretto dei programmi di attività finalizzata al rispetto
dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell’ art. 14, comma
5.
7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi
strumenti di informazione per garantire trasparenza all’attuazione di quanto
previsto dal presente articolo.
8. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e
delle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, secondo
il disposto dell’art. 14.
ART. 26 – EQUIPES TERRITORIALI ED UTAP.
1. Le Regioni e le Aziende, attraverso la istituzione di équipes
territoriali, realizzano forme di integrazione professionale dell’attività dei
singoli operatori tra loro, la continuità dell’assistenza, la presa in carico
del paziente e il conseguimento degli obiettivi e dei programmi distrettuali.
2. In coerenza con l’intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004 le Regioni
prevedono, in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in via sperimentale e con
partecipazione volontaria dei medici e degli altri operatori sanitari, la
costituzione delle Unità di assistenza primaria (UTAP), strutture territoriali
ad alta integrazione multidisciplinare ed
interprofessionale, in grado di dare risposte complesse al bisogno di salute
delle persone.
3. L’équipe territoriale è:
a) strumento attuativo della programmazione
sanitaria;
b) momento organizzativo della medicina generale e
delle altre discipline presenti nel distretto per la erogazione dei livelli
essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici
programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.
4. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e
delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
5. L’ambito distrettuale di riferimento della équipe
territoriale e dell’UTAP, intesa come organismo operativo distrettuale, viene
individuato dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati e
rappresenta l’ambito territoriale di operatività delle stesse per lo
svolgimento delle attività e l’erogazione delle prestazioni previste dal
“Programma delle attività distrettuali”, che comprende oltre ai livelli
obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da
specifici progetti nazionali, regionali e aziendali.
6. Al fine di assicurare l’intersettorialità e
l’integrazione degli interventi socio-sanitari nell’ambito territoriale di
riferimento, della équipe territoriale fanno parte le
figure professionali ivi operanti deputate a garantire, ai sensi dell’art.
3-quinquies del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni:
a) l’assistenza primaria;
b) la continuità assistenziale;
c) la pediatria di libera scelta;
d) l’assistenza specialistica ambulatoriale;
e) la medicina dei servizi;
f) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
7. L’intervento coordinato e integrato della équipe
territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attività ad
alta integrazione socio-sanitaria, quali:
a) prevenzione e cura delle dipendenze da droga, alcool e farmaci;
b) tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia;
c) tutela dei disabili e anziani;
d) patologie in fase terminale;
e) patologie da HIV;
f) tutela della salute mentale;
g) inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
8. L’attività interdisciplinare e integrata dell’équipe
territoriale si realizza mediante la produzione di valutazioni multidimensionali e selezionando risposte appropriate alle
diverse condizioni di bisogno. Si concretizza anche attraverso la predisposizione di un programma di lavoro:
a) finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività e l’erogazione delle
prestazioni previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli essenziali e
appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti assistenziali;
b) proposto dagli operatori interessati o dal Direttore del distretto;
c) concordato tra gli operatori interessati e tra questi e il Direttore del
distretto;
d) che indichi i soggetti partecipanti, le attività o le prestazioni di
rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse;
e) la possibilità di operare modifiche durante la sua esecuzione, i tempi delle
verifiche periodiche su eventuali problemi operativi, sui tempi di attuazione e
sui risultati conseguiti.
ART. 27 – APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL’USO DELLE
RISORSE.
1. Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure
professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
a) realizzare la continuità dell’assistenza nel territorio in ragione della programmazione
regionale;
b) assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle
risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli
essenziali e appropriati di assistenza e in attesa della definizione di linee
guida consensuali;
c) ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse
disponibili mediante adozione di principi di qualità e di medicina basata sulle
evidenze scientifiche;
d) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza
degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le
prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e
verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.
2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche,
farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai
principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza.
3. Nell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996,
n. 425, il quale ha stabilito tra l’altro per le prescrizioni farmaceutiche
l’obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e
limitazioni previste dai provvedimenti della AIFA, la segnalazione di eventuali
infrazioni all’Ordine professionale di iscrizione e al Ministero della sanità,
nonché l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco indebitamente
prescritto, si applicano le procedure e i principi di cui ai successivi commi.
4. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e
delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto
dall’art. 14 del presente Accordo.
5. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico di medicina
generale ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono il
caso ai soggetti individuati all’art. 25, comma 4, deputati a verificare, ai
sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’appropriatezza
prescrittiva nell’ambito delle attività distrettuali,
integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da
un medico individuato dal direttore sanitario della Azienda
6. L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione,
tenendo conto dei seguenti principi:
a) la ipotesi di irregolarità deve essere contestata
al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine
non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni
e/o la richiesta di essere ascoltato;
b) il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni
e/o udito il medico interessato, è comunicato al Direttore generale della
Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato.
7. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile;
b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità attuale al
momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o
all’integrità della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle
competenti strutture o servizi del S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità
della nota AIFA, o di altra legittima norma, e, comunque, per un periodo non
superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall’emanazione ufficiale
della nota AIFA o di altra legittima norma.
ART. 28 – ARTICOLAZIONE DEL COMPENSO.
1. Ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come successivamente modificato ed
integrato, la struttura del compenso del medico di medicina generale così si
articola:
a) Quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi Capi del
presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto
iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni
definite dal presente accordo;
b) Una quota variabile in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti
dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa
programmati di cui all’art. 8, comma 1, lett. f) del decreto legislativo sopra
richiamato;
c) Una quota variabile in funzione delle prestazioni e delle attività previste
nel presente accordo e negli accordi regionali, in quanto funzionali allo
sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata.
2. Le modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono
stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dai
successivi artt. 59, 72, 85 e 98,
e, per quanto di competenza, dagli Accordi Regionali e Aziendali.
ART. 29 - FUNZIONI DELLA MEDICINA GENERALE.
1. Il ruolo della Medicina Generale nel sistema sanitario è orientato:
a) al superamento della logica dell’intervento rivolto alla erogazione
della singola prestazione a favore di un approccio integrato finalizzato a una
gestione globale della salute del cittadino attraverso un modello di cure che
faccia corrispondere continuità e variabilità di bisogni del paziente con la
continuità e la variabilità della risposta assistenziale del sistema;
b) alla valorizzazione delle cure primarie e al coinvolgimento decisionale del
Medico di medicina generale in ordine all’appropriatezza
e all’efficacia della pratica professionale e nelle scelte in merito
all’allocazione delle risorse;
c) a garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della giornata e
per tutti i giorni della settimana, attraverso la organizzazione distrettuale
del servizio ed il coordinamento operativo e la massima integrazione
dell’attività professionale tra i medici della medicina generale e tra essi e
gli altri professionisti dell’assistenza territoriale.
2. Lo sviluppo condiviso di forme associative, la qualificazione di standard
strutturali ed operativi, il raggiungimento di obiettivi
favoriscono lo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati al medico di
medicina generale e migliorano la risposta territoriale ai bisogni
assistenziali del cittadino.
3. I medici associati di cui all’art. 54 sono soggetti qualificati a proporre
iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione,
nell’ambito degli accordi regionali e aziendali.
4. I medici singoli ed associati fanno parte di centri di responsabilità
territoriale, distrettuali o subdistrettuali, per
partecipare al raggiungimento di specifici obiettivi del Distretto.
5. Le Aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e
nell’ambito degli indirizzi nazionali, con la partecipazione dei medici
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività
e conseguenti livelli di spesa programmati dei medici, in coerenza con gli
obiettivi ed i programmi di attività del distretto, verificandone il
raggiungimento di risultato.
6. Sulla base di accordi regionali, sono individuate specifiche attività di
tutela dei soggetti fragili dal punto di vista socio-sanitario, ivi compresi
gli extracomunitari in attesa di regolarizzazione.
7. Il medico di medicina generale svolge compiti clinici, assicura la
comunicazione con i pazienti e gestisce gli strumenti professionali.
8. I compiti assistenziali del medico di medicina generale sono quelli di cui
ai Livelli Essenziali di Assistenza:
a) gestione del paziente ammalato in condizioni acute;
b) gestione delle patologie croniche;
c) gestione dei malati, nell’ambito dell’Assistenza domiciliare programmata e
integrata.
ART. 30 - RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI.
COLLEGIO ARBITRALE.
1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli
obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e
dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di
contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti
omissivi o inadempienze di altri operatori
dell'Azienda.
2. Per la valutazione delle violazioni delle norme di cui al presente Accordo e
degli Accordi regionali ed Aziendali, è istituita una commissione regionale
paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:
a) un Presidente, nominato dall’Assessore alla Sanità, o organo competente, e
scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall’ordine degli avvocati
del capoluogo di Regione;
b) 3 componenti di parte pubblica nominati dall’Assessore Regionale alla Sanità
o organo competente;
c) 3 componenti di parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentativi, tra i medici di medicina generale della
Regione ed 1 designato dall’Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con
funzione di vicepresidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.
4. Le violazioni di natura occasionale danno luogo all'applicazione delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il
richiamo verbale.
5. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal
momento in cui ne viene a conoscenza. Il medico ha la possibilità di produrre
le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data
della contestazione e di essere sentito se lo richiede.
6. Il Responsabile aziendale della struttura di riferimento del medico,
valutate le controdeduzioni addotte dallo stesso,
procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il
provvedimento e' notificato all'interessato entro 30
giorni dalla sua assunzione.
7. Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:
a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non
superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi compreso
il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida;
b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva di
infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
c) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate
all'acquisizione di vantaggi personali, compresa quella di cui all'art. 30,
comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione del
rapporto.
8. Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza del Collegio
di cui al comma 2, previa istruttoria da parte dell’Azienda.
9. Il collegio è nominato con provvedimento regionale entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo.